Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49991 del 22 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata č sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da pił sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositą sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessitą di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Nella specie, per la S.C., la motivazione della sentenza impugnata tocca tutti gli aspetti determinanti nel giudizio sulla sussistenza del presupposto sostanziale della recidiva, vale a dire l'omogenea offensivitą patrimoniale di tutti i reati oggetto delle precedenti condanne, la loro collocazione in un contesto temporale unitario e continuo, e il carattere non occasionale dell'ultima ricaduta nel crimine).

(massima n. 2)

L'intervento novellatore del 2017 (L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato all'art. 628 c.p., comma 4 un contenuto nuovo, affermando che "Se concorrono due o pił delle circostanze di cui al comma 3 presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena č della reclusione da sei a venti anni...", indica un pił elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano pił circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) dell'art. 628 c.p., comma 3. Consegue che ciascuno dei numeri interni al catalogo del ridetto comma 3 contiene una disposizione a pił norme autonome ed eventualmente concorrenti.

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