(massima n. 1)
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta ai sensi dell'art. 45, cod. proc. pen., così esautorando la Corte di cassazione, alla quale è riservato in esclusiva ogni potere di valutazione al riguardo. (Fattispecie in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per mancata esecuzione delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.).