(massima n. 1)
In caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilitą della richiesta di rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., alla parte istante non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. La disciplina della rimessione del processo costituisce un sottosistema compiuto che esplicitamente prevede la facoltativa irrogazione in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro, escludendo invece qualsiasi obbligo relativo al pagamento delle spese processuali.