(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato pił grave in quello gią giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena gią determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura gią fissata nella sentenza irrevocabile per quelli gią giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquitą delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione.