Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26807 del 16 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a pił reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilitą dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si č formato il giudicato parziale, č preclusa la possibilitą di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.

(massima n. 2)

In tema di falsitą in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo invece l'innocuitą essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga in concreto fatto (in un caso di contestazione del delitto di cui all'art. 481 c.p. nei confronti di un geometra per aver redatto e presentato alla pubblica amministrazione, in favore dei suoi clienti, relazioni contenenti false attestazioni a corredo di istanze volte al rilascio di autorizzazioni e permessi di costruire in sanatoria).

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