(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il citato obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi; dovendosi ritenere consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; difatti, come espressamente dato atto nella pronuncia, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale; mentre, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. L'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorchè la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale.