(massima n. 1)
In tema di circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione č parimenti insindacabile in sede di legittimitā, purchč sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, per la S.C., deve rilevarsi come le sentenze di merito abbiano esaurientemente motivato in ordine a tutti gli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento).