Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51640 del 5 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non pių idonea da sola a giustificarne la concessione, č assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. (Nella specie per la S.C., la Corte di appello, nel denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, rimarcando l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza dello stato di incensuratezza dell'imputato).

(massima n. 2)

Il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; č sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalitā dell'imputato. (Nella specie, per la S.C., la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando quali elementi ostativi la gravitā della condotta posta in essere nei confronti di persona che aveva la sua fiducia, l'intensitā del dolo e la finalitā di soddisfare i propri istinti sessuali a dispetto della vulnerabilitā della condotta, elementi a fronte dei quali l'elemento dedotto dalla difesa, condotta susseguente al reato, assumeva valore recessivo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche č, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicitā, che č insindacabile in cassazione).

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