(massima n. 2)
Il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; č sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalitā dell'imputato. (Nella specie, per la S.C., la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando quali elementi ostativi la gravitā della condotta posta in essere nei confronti di persona che aveva la sua fiducia, l'intensitā del dolo e la finalitā di soddisfare i propri istinti sessuali a dispetto della vulnerabilitā della condotta, elementi a fronte dei quali l'elemento dedotto dalla difesa, condotta susseguente al reato, assumeva valore recessivo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche č, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicitā, che č insindacabile in cassazione).