(massima n. 1)
Nell'interpretazione di un contratto, il primo criterio da adottare è quello del significato letterale delle parole utilizzate. Solo se questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal Codice Civile (artt. 1362-1371 c.c.). Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto un'interpretazione disattesa dal giudice dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.