(massima n. 1)
In materia di comodato, a mente dell'art. 1371 c.c., qualora, nonostante l'applicazione delle norme di interpretazione, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso. Ne consegue che il comodato vincolato a uno specifico termine, corrispondente all'uso di abitazione del comodatario e della sua famiglia, non può essere ricondotto al tipo del comodato precario, di per sé solo idoneo a consentire la cessazione del rapporto ad nutum.