(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontą delle parti, deve essere considerato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, quali l'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e l'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e, quindi, alla relativa "causa concreta".