(massima n. 1)
L'applicazione dell'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse potevano e dovevano fare ragionevole affidamento. Non possono quindi essere sostenute interpretazioni basate su elementi letterali non significativi avendo riguardo al pił ampio contesto del negozio.