(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale deve essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici quali l'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e l'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".