Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella ricerca della reale o effettiva volontą delle parti, il criterio letterale deve essere necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362, 2° co., c.c.), di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale. A tale stregua, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d'interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale.

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