(massima n. 1)
La violazione delle regole di interpretazione dei contratti puņ essere dedotta in cassazione soltanto in termini di violazione dei criteri ermeneutici, ivi compresi quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 cod. civ. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto e alla relativa "causa concreta", al di lą del mero ed unico riferimento all'elemento letterale.