Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23897 del 7 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Le circostanze attenuanti della riparazione totale del danno e del ravvedimento operoso previste dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. hanno sfere di applicazione autonome, poiché l'una è correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, mentre l'altra si collega al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, sicché, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio nei quali la condotta del colpevole successiva al reato abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, esse non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno che non attenui il reato secondo la prima previsione non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.

(massima n. 2)

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di avvalersi di servizi di intermediazione per la commercializzazione di prodotti dell'impresa lecita mediante la quale il gruppo mafioso controlla il mercato, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei servizi svolti dall'impresa stessa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dalla provvigione imposta, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa apparentemente lecita.

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