(massima n. 1)
La configurabilitą dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. in relazione al delitto di rapina non postula solo la modestia del valore del bene mobile sottratto, ma richiede anche la valutazione degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate. La natura plurioffensiva del delitto di rapina impone di considerare non solo il patrimonio, ma anche la libertą e l'integritą fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.