(massima n. 1)
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto, poiché la stessa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. La valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena.