(massima n. 2)
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dą luogo ad assoluta impossibilitą a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneitą dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonchč l'impossibilitą di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso. (Nel caso di specie il difensore, nella istanza scritta di rinvio, non aveva rappresentato la impossibilitą di avvalersi di un sostituto processuale, come evidenziato dalla Corte territoriale nell'ordinanza emessa in udienza).