(massima n. 2)
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non č necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacitā lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalitā tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. La condanna generica al risarcimento dei danni, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale č rimesso al giudice della liquidazione.