(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non č sufficiente l'intervento risarcitorio operato dal terzo assicuratore, se ad esso non si accompagna la manifestazione da parte dell'imputato di volontā adesiva al risarcimento operato dalla compagnia assicurativa desumibile da atti che l'imputato ha l'onere di allegare.