(massima n. 1)
L'aggravante dei motivi abietti č compatibile con la condizione ludopatica ("Disturbo da gioco d'azzardo patologico") da cui risulti affetto il soggetto agente, a condizione che il giudice accerti in concreto, sulla base della dinamica degli accadimenti criminosi e delle condizioni emotive dell'autore, se e in che misura lo stato di alterazione dovuto al disturbo sia correlato all'abiezione del movente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di compatibilitā tra il disturbo ludopatico dell'agente e il motivo turpe che lo aveva indotto a rapinare ed uccidere una anziana signora per procurarsi il denaro per il gioco d'azzardo, caratterizzato da uno stimolo spregevole e sproporzionato rispetto all'azione criminosa).