(massima n. 2)
È configurabile il delitto di peculato nel caso in cui la disponibilità del denaro oggetto di appropriazione in danno della Pubblica amministrazione sia attribuita in maniera congiunta a due pubblici agenti, per ragione del loro ufficio o servizio, in quanto la previsione di una concorrente manifestazione di volontà da parte di entrambi, ai fini del compimento degli atti dispositivi, integra una forma di controllo reciproco, senza che ciò valga ad escludere la codetenzione e, quindi, il rapporto privilegiato e diretto di ciascuno con la "res" pubblica. (Fattispecie relativa ad appropriazione di fondi di un istituto d'istruzione da parte del dirigente amministrativo che ne aveva, secondo il regolamento di contabilità, la disponibilità condivisa con il dirigente scolastico, la cui firma congiunta nei mandati di pagamento era stata all'uopo falsificata).