Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21986 del 2 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di peculato, quando una prestazione in denaro sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalitą della consegna non rilevano ai fini dell'acquisizione al patrimonio dell'ente pubblico, con la conseguenza che, qualora il pubblico agente, dopo avere ricevuto direttamente la relativa somma in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri ancor prima di riversarla nelle casse dell'ente, commette il reato di peculato e non invece quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen., né quello di appropriazione indebita. (Fattispecie relativa ad appropriazione, da parte di una dirigente amministrativa dei servizi scolastici, di somme versate in contante dalle famiglie degli alunni a titolo di contributo per viaggi di istruzione e coperture assicurative).

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