(massima n. 1)
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale pił grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).