(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravitą deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di lą della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.