(massima n. 1)
Non sussiste l'interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza aggravante, poiché quest'ultima, pur determinando un aggravamento della pena, non influisce sull'entitą del risarcimento del danno. (Fattispecie in tema di omicidio, attinente alle aggravanti della premeditazione e della crudeltą).