(massima n. 1)
L'aggravante di aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-ter), cod. pen., č applicabile non solo ai delitti contro la persona previsti nel titolo XII del libro II del codice penale, ma anche a quelli, non compresi nel titolo indicato, che contemplano la condotta di offesa alla persona, pur se in termini concorrenti con la lesione di altri beni. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aggravante č applicabile al delitto di rapina, per la natura plurioffensiva dello stesso, che, oltre al patrimonio, lede anche la libertā e l'integritā fisica e morale del minore aggredito, in funzione della realizzazione del profitto).