(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., la rilevante gravitą deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ciascuna violazione e non a quello complessivamente causato dalle stesse, in quanto, al di lą dell'unificazione "quoad poenam" sancita dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che supportano tale valutazione il tenore letterale della disposizione, che fa riferimento al singolo reato, e la "ratio" dell'istituto della continuazione da individuarsi nell'esigenza di evitare il rigore sanzionatorio del cumulo materiale delle pene).