Cassazione penale Sez. II sentenza n. 33655 del 25 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., la rilevante gravitą deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ciascuna violazione e non a quello complessivamente causato dalle stesse, in quanto, al di lą dell'unificazione "quoad poenam" sancita dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che supportano tale valutazione il tenore letterale della disposizione, che fa riferimento al singolo reato, e la "ratio" dell'istituto della continuazione da individuarsi nell'esigenza di evitare il rigore sanzionatorio del cumulo materiale delle pene).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.