(massima n. 1)
Per la configurabilitā del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilitā di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarā commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontā del reo. (Nella specie, per la S.C., nella specie č configurabile il tentativo di rapina in quanto dai messaggi in chat si č appreso che il ricorrente e il suo sodale, in una occasione, si erano armati e travisati, avevano concordato le modalitā con cui attuare la rapina, che poi non era stata commessa per il solo fatto che il furgone del corriere della impresa (Omissis) non era transitato nel luogo ove era dai due atteso).