(massima n. 1)
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessitą" che esclude la configurabilitą del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non solo lo stato di necessitą di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'accertamento della non necessitą dell'evento, ovvero della crudeltą, costituisce questione di fatto, censurabile in sede di legittimitą nei limiti stabiliti dall'art. 606, cod. proc. pen.).