(massima n. 1)
In tema di cause di giustificazione, l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autoritą presuppone che l'ordine sia stato impartito, nella forma prescritta, dall'autoritą competente, e che il suo contenuto rientri nell'esplicazione del servizio del subordinato. (Conf. n. 4194 del 1987, Rv. 175573-01).