(massima n. 1)
Nel delitto previsto dall'art. 617 cod. pen., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore non č scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessitā, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalitā per cui il potere č conferito.