(massima n. 1)
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio, essendo posto a tutela della pubblica funzione dello Stato di assicurarne il suo onesto svolgimento e non degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, si perfeziona a prescindere dall'identificazione dei soggetti passivi, la cui tolleranza, per la natura indisponibile del diritto, non ha efficacia scriminante. (Conf.: n. 8622 del 1981, Rv. 150203-01).