Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35121 del 30 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di frode nell'esercizio del commercio, essendo posto a tutela della pubblica funzione dello Stato di assicurarne il suo onesto svolgimento e non degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, si perfeziona a prescindere dall'identificazione dei soggetti passivi, la cui tolleranza, per la natura indisponibile del diritto, non ha efficacia scriminante. (Conf.: n. 8622 del 1981, Rv. 150203-01).

(massima n. 2)

Il reato previsto dall'art. 515 del codice penale tutela la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, rendendo irrilevante il consenso o la tolleranza degli stessi riguardo alle non conformitą del prodotto.

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