(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, l'errore sul consenso dell'avente diritto al compimento, da parte del medico, di atti costituenti espressione della professione sanitaria, che, nel corso di una visita, incidano sulla sua libertà sessuale, rileva, ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., a condizione che il soggetto agente abbia previamente fornito al paziente informazioni complete, aggiornate e comprensibili sulle modalità e sulle ragioni del trattamento da compiere, tali da consentirgli un effettivo esercizio del diritto di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'esclusione della scriminante putativa nei confronti di un medico di base che, asserendo la necessità di un controllo delle ovaie senza spiegare né il tipo di manovra da compiere, né il collegamento col lamentato fastidio allo stomaco, aveva introdotto il dito nella vagina di una paziente).