(massima n. 1)
In tema di reati di falso, integra il delitto di falsitą ideologica in atti pubblici fidefacienti per induzione del pubblico ufficiale, e non quello di falsa attestazione o dichiarazione relative all'identitą o qualitą personali, la condotta dell'agente che, sulla base di una procura falsamente formata, si qualifica come procuratore speciale del proprietario di un immobile da vendere, inducendo cosģ il notaio a rogare la relativa compravendita sul presupposto della reale esistenza del potere di rappresentanza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la pacifica falsitą della procura, atto avente efficacia fidefaciente, si trasfonde nell'attestazione promanante dal notaio che, nel dare atto dell'esistenza della procura a vendere, attesta autonomamente l'esistenza di un dato nella realtą non corrispondente al vero).