(massima n. 1)
E' configurabile il delitto di peculato nei confronti dei pubblici ufficiali che, nell'ambito di procedure complesse di contabilitą prevedenti il concorso di pił organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo finale, hanno, anche congiuntamente, il possesso del danaro pubblico, ancorché coloro che non hanno espletato l'istruttoria non concorrano nel reato per essere stati indotti in errore sulla debenza dei pagamenti. (Fattispecie in cui la Corte, nell'annullare la condanna, pronunciata ai soli effetti civili, del direttore amministrativo di una ASL, ha demandato al Giudice del rinvio di stabilire se lo stesso fosse stato l'ordinatore della spesa, liquidata sulla base di una falsa prospettazione dei servizi resi da societą private e materialmente erogata dalla tesoreria dell'ente).