Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2967 del 6 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Se le parti di un contratto preliminare hanno convenzionalmente escluso il diritto di recesso del promissario acquirente, la successiva scrittura privata, sottoscritta anche dal promittente venditore, con cui il promissario acquirente dichiara di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo (tra l'altro, riconoscendo - in accordo con la controparte - di non avere alcunché a pretendere, salva la restituzione delle somme anticipatamente versate a titolo di prezzo) va interpretata come espressa dichiarazione della volontą di recesso unita ad una manifestazione tacita (prioritaria sul piano logico) di revoca consensuale del divieto precedentemente pattuito.

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