(massima n. 1)
In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto indici del dolo specifico dell'amministratore di diritto la sua attiva partecipazione al meccanismo elusivo legato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche con la richiesta dei vaglia circolari necessari per l'incasso delle somme corrispondenti, e i suoi rapporti con l'amministratore di fatto, di cui eseguiva le direttive).