(massima n. 1)
In tema di delitto di istigazione o aiuto al suicidio, la condotta di partecipazione morale, che sul piano condizionalistico deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito suicidiario, sotto il profilo soggettivo deve essere sorretta dal dolo generico, per la cui integrazione č indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietā dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la condotta deve concorrere.