Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9049 del 2 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta. (Fattispecie in cui l'agente aveva cagionato l'obnubilamento della vittima con uno spray e successivamente le aveva strappato una collanina con un'azione non originariamente programmata).

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