Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 27515 del 10 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

"Il delitto di epidemia colposa, previsto dagli artt. 438 e 452 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta omissiva ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., laddove il soggetto che ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento ometta di attivarsi per prevenire la diffusione di germi patogeni."

(massima n. 2)

Per assumere rilevanza, il fenomeno dell'overruling in malam partem richiede necessariamente un pregresso indirizzo giurisprudenziale di tale significanza da non poter lasciare dubbi di sorta al destinatario del precetto circa le conseguenze, penali o meno, della propria azione. Sotto altro profilo, e in realtà addirittura pregiudizialmente, non sarebbe mai appropriato evocare il fenomeno dell'overruling in malam partem se non in presenza di una pronuncia delle Sezioni Unite e non di singole sezioni semplici, per di più in un quadro di affermazioni non idonee a creare nei consociati un legittimo affidamento sulla liceità o meno della condotta.

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