Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9062 del 16 dicembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

(massima n. 2)

L'errata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio immediato, di un termine più breve per la richiesta di riti alternativi (nella specie sette, anziché quindici giorni per il giudizio abbreviato) comporta la nullità a regime intermedio dell'atto, che è sanata se l'imputato non abbia formulato istanza di rito alternativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato avrebbe potuto richiedere il rito abbreviato anche dopo la scadenza del termine di legge, formulando istanza di rimessione in termini fondata sulla fuorviante indicazione contenuta nel decreto).

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