(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (Per la S.C., la Corte di appello non ha correttamente applicato tale principio poichč la pena base applicata per il reato pił grave, diminuita di un terzo per il rito, era superiore a tre anni - pena base per il reato pił grave di rapina di anni 5 di reclusione, ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2, ad anni 3 e mesi 4 di reclusione - con conseguente necessaria applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.