Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7332 del 26 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché le acque pubbliche costituiscono beni immobili, l'attività di intermediazione su mandato ed a titolo oneroso finalizzata alla conclusione di un contratto avente ad oggetto il rilascio o la cessione di una concessione di derivazione di acque, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, non può essere svolta da chi non sia iscritto al ruolo dei mediatori, in virtù della previsione di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 3 febbraio 1989 n. 39.

(massima n. 2)

Quando l'affare concluso per il tramite del mediatore sia soggetto ad una "condicio iuris", rappresentata dalla necessità di un'autorizzazione amministrativa, il diritto del mediatore alla provvigione non sorge sino a quando non sia intervenuta quest'ultima, per effetto della previsione di cui all'art. 1757, comma primo, cod. civ. (Principio enunciato in riferimento ad un incarico di mediazione per l'acquisto di concessioni relative alla costruzione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, tradottasi nella stipulazione di un contratto preliminare la cui efficacia, secondo la S.C., doveva ritenersi subordinata alla duplice condizione del rilascio della concessione e dell'assenso della P.A. alla cessione).

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