(massima n. 1)
In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva).