(massima n. 1)
Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 95, affinchč il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilitą o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., č necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al pił tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello. In linea con il medesimo principio, nel processo di appello a trattazione cartolare la medesima richiesta deve essere formulata al pił tardi all'atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica. (Nella specie, nota la S.C., nell'atto di appello, nella proposta di concordato e, da ultimo, nelle conclusioni verbalizzate, nessuna richiesta di sostituzione della pena č stata avanzata).