(massima n. 2)
Integra il reato di cui all'art. 648-bis c.p. il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato.