(massima n. 1)
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha gią formulato con l'atto di gravame.