Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14873 del 12 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, č tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).

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