(massima n. 1)
In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, č tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).