Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25862 del 7 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilitą con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilitą con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.

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