(massima n. 1)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltą attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessitą che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).